Si sente tanto parlare di superbonus 110%, introdotto nel Decreto a Maggio. Ma quali sono i lavori ammessi all’agevolazione?
Ecco l’elenco dei lavori che rientrano nel superbonus 110%:
– Interventi di efficientamento energetico (riqualificazione energetica dell’involucro edilizio – isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda).
– Installazione di colonnine di ricarica rientra nella detrazione del 110% solo se effettuata insieme a uno degli interventi trainanti.
– Installazione di pannelli e schermature solari, caldaie a condensazione, a pompa di calore o a biomasse e micro-cogeneratori (efficienza almeno pari alla classe A). La detrazione al 110% si applica a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico (in questo caso operano i limiti di spesa ordinari) a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali.
– Lavori di adeguamento sismico degli edifici situati in zona sismica 1, 2 e 3 al fine di migliorarne la classe di rischio. Le agevolazioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4. La detrazione maggiorata è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.
– Rifacimento delle facciate (che ora gode di un bonus del 90%) se realizzato congiuntamente agli interventi sopracitati.
Si tratta di interventi di riqualificazione sismica o energetica a costo zero per le famiglie, grazie a un credito d’imposta del 110% alle imprese che faranno i lavori.
Chi può beneficiarne?
– i condomini
– persone fisiche per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari.
– istituti autonomi case popolari per gli interventi su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
– cooperative di abitazione.
– organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro.
– associazioni e società sportive dilettantistiche, per interventi sugli ambienti spogliatoio.
Le detrazioni sono estese anche alle seconde case e le villette a schiera, mentre sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1; A/8 e A/9.
Quali sono le modalità di fruizione del superbonus?
Le famiglie avranno la possibilità di detrarre dalle tasse, negli anni successivi all’investimento (che passano da 10 a 5 anni) un ammontare superiore alla spesa sostenuta. Per ogni 1000€ di spesa verranno detratti infatti 1100€.
Le famiglie cedono il credito di imposta direttamente all’impresa che fa i lavori tramite uno sconto in fattura che consente di fare i lavori senza pagare nulla. Sarà poi l’impresa a pagare meno tasse o scontare e cedere a sua volta, il superbonus, alla banca o a qualsiasi altra impresa che abbia capienza fiscale. In questo modo, anche le famiglie con redditi bassi o con poca liquidità potranno svolgere importanti lavori di ristrutturazione edilizia.
Ci sono dei tetti di spesa?
50.000 euro per gli edifici unifamiliari;
40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari.
30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Il super bonus riguarderà interventi di adeguamento energetico e sismico degli edifici con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. L’ecobonus passa dal 65 al 110%, con una detrazione superiore all’importo speso, mentre il sismabonus, che attualmente arriva all’85%, sale al 110%.
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